Dopo l’approvazione del D.Lgs. 105/2018, recante disposizioni correttive all’originario D.Lgs. 117/2017 (nuovo codice del terzo settore), il Legislatore è nuovamente intervenuto con il D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, per apportare una serie ulteriore di “ritocchi” in preparazione del successivo avvio della riforma, che, come è noto, attende ancora l’emanazione di diversi decreti attuativi oltre che della fondamentale istituzione del registro unico nazionale del terzo settore nel quale, appunto, i nuovi ETS dovranno confluire.

È in particolare con l’articolo 24-ter inserito in occasione della conversione in legge del citato D.L. 119/2018 che il legislatore riforma talune previsioni del codice del terzo settore con l’obiettivo di migliorarne l’operatività e in taluni casi, ampliarne i contenuti.

Vediamo, prima in forma di rappresentazione schematica e poi nel dettaglio, di cosa si tratta.

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