Il codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17) dedica alcuni articoli specifici (articoli 27, 28, 29 e 91) relativi alle responsabilità che vengono assunte dagli amministratori degli enti del terzo settore.
Il primo prevede l’applicabilità dell’articolo 2475 ter cod. civ. al conflitto di interessi degli amministratori.
Pertanto, i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell’ente del terzo settore in conflitto di interessi, possono essere annullati; analogamente le decisioni assunte con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l’ente, ove cagionino un danno patrimoniale a quest’ultimo, possono essere impugnati nei novanta giorni dagli amministratori, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.
L’articolo 28, invece, mette in capo a tutte le figure apicali dell’ente (amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale) alcune delle responsabilità che il codice civile pone in capo alle analoghe figure delle società profit nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.
Va evidenziata l’assunzione della responsabilità verso la società prevista dall’articolo 2392 cod. civ..
In particolare dovranno adempiere ai doveri imposti dalla legge “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” e saranno personalmente solidalmente responsabili verso l’ente dei danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri nonché in tutti i casi in cui, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
Tale responsabilità solidale viene meno nel solo e unico caso in cui, immuni da colpa, abbiano fatto annotare nel libro dei verbali il loro dissenso e ne abbiano dato comunicazione al Presidente del Collegio sindacale.
L’eventuale azione è promossa dall’assemblea o dal collegio sindacale e può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica.
Analoga azione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2393 bis cod. civ., può essere esercitata anche “dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale”.