Grazie al decreto Aiuti bis (art. 12, D.L. n. 115/2022) è aumentata a 600 euro, per il solo anno 2022, la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti.
I fringe benefit sono una forma di retribuzione in beni e servizi erogata dall’azienda, che figura ogni mese in busta paga del dipendente in quanto considerata compenso in natura, ad esempio:
– buoni acquisto;
– strumenti di lavoro (come telefono o pc aziendale);
– assistenza sanitaria;
– polizze assicurative;
– alloggi in affitto al dipendente o alla famiglia;
– acquisto di azioni della società.Cosa
I costi e gli oneri sostenuti in relazione alle prestazioni di lavoro fruite, ivi inclusi i fringe benefits, a prescindere dal fatto che siano sostenute in denaro o in natura, costituiscono spese fiscalmente deducibili per il datore di lavoro ai fini della determinazione del reddito di impresa, a prescindere dalla natura del bene o servizio
Attenzione
I fringe benefit erogati nel 2022 sono cumulabili con il bonus carburante, di importo massimo pari a 200 euro.Come
Nell’ambito della disciplina fiscale dei redditi da lavoro dipendente, quella dei fringe benefits si pone quale eccezione al principio generale di onnicomprensività della retribuzione, in base al quale tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Anche i fringe benefits sono da considerarsi componenti della retribuzione e dunque, in generale, oggetto di imposizione fiscale e contribuzione previdenziale. Per questa ragione, al netto delle specifiche deroghe, il bene o servizio concesso è necessario attribuire un valore imponibile determinato in base al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.Quando
L’esclusione dei fringe benefits dalla imponibilità fiscale e contributiva deriva da misure strutturali. Soltanto la maggiorazione del tetto massimo erogabile, che per il 2022 è fissata a 600 euro, termina, salvo proroghe, in data 31 dicembre 2022. A partire dal 2023, l’esenzione è prevista, dunque, per importi erogati non superiori a 258, 23 euro.