La disciplina, anche fiscale, della donazione e distribuzione, a fini sociali, di prodotti alimentari e farmaceutici, introdotta dalla legge 166/2016, è stata modificata in più parti

La legge di bilancio 2018 ha modificato la disciplina della donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale, con l’obiettivo di renderla più organica (articolo 1, comma 208 e seguenti, legge 205/2017).
Il legislatore, in particolare, è intervenuto sulla legge 166/2016, che due anni fa aveva riorganizzato la materia (anche sotto il profilo tributario) allo scopo di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici, favorendone il recupero e la donazione per scopi di solidarietà sociale (per una panoramica completa sulle disposizioni della legge 166/2016 si rinvia a “Nuove regole per incoraggiare le cessioni solidaristiche di beni”).

Con il presente contributo si vuole offrire un’analisi delle modifiche operate dalla legge di bilancio 2018, soffermandosi, in particolare, sui profili di natura fiscale.

Le novità: sintesi
Come detto, l’obiettivo avuto di mira dal legislatore è stato quello di rendere più organica la disciplina in esame, apportando puntuali ritocchi alle previsioni della legge 166/2016.

Queste, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018:
puntuale definizione dei “medicinali destinati alla donazione”, da intendere quali medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati (rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti)
si prevede che i farmaci non commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l’idoneità all’utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti, la loro efficacia
si stabilisce che possono essere donati anche i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l’immissione in commercio in Italia
puntuale definizione dei “soggetti donatori del farmaco”, vale a dire farmacie, grossisti, parafarmacie, imprese titolari di Aic, loro rappresentanti locali, loro concessionari per la vendita e loro distributori
puntuale definizione degli “articoli di medicazione”, da intendere quali medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione, di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale
possibilità di includere “altri prodotti” nel novero di quelli che possono essere oggetto di distribuzione e donazione a fini di solidarietà sociale, da individuare con decreto del Mef (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modifichino l’idoneità di utilizzo o per motivi simili)
viene previsto che il Tavolo permanente di coordinamento in materia, istituito presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro, nonché di altri esperti del settore
si prevede l’attivazione di campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto, improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, e di campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari
vengono introdotte nella legge 166/2016 (nonché in altre disposizioni) alcune norme di coordinamento per tener conto dell’entrata in vigore del Dlgs 117/2017, cioè del Codice del terzo settore
infine, vengono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti, con particolare riferimento alle tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione, alle procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti (modifiche all’articolo 16, legge 166/2016).

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