Come è noto, il prossimo 23 novembre è la data, determinata con decreto direttoriale n. 561 del 26.10.2021, dalla quale scatteranno i termini a decorrere dai quali sarà possibile “popolare” il nuovo registro unico nazionale del terzo settore (Runts), sia attraverso la presentazione delle istanze di nuova iscrizione in una delle sezioni del Runts, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, D.M. 15.09.2020, sia attraverso il trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Odv e delle Aps delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle Aps.
Le sportive che abbiano già assunto la qualifica di associazioni di promozione sociale non dovranno effettuare alcun adempimento in quanto il trasferimento avverrà automaticamente e sarà il Runts che provvederà a richiedere eventuale documentazione mancante o ad evidenziare eventuali necessarie modifiche statutarie al fine di adeguamento alla disciplina del codice del terzo settore.
Le altre, invece, potranno liberamente valutare, a partire da tale data in avanti, l’opportunità di iscriversi o meno.
Ne deriva che nessuna associazione dovrà fare alcun tipo di adempimento entro il 23 novembre.
Si ricorda che il D.L. 77/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto, all’articolo 66, una nuova proroga per Odv, Aps e Onlus che intendano adeguare i propri statuti a quanto previsto dal Codice del Terzo settore in forma semplificata, con le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2022.
Questa possibilità è esclusa, invece, per gli adeguamenti statutari che saranno richiesti alle Asd che dovessero presentare per la prima volta domanda di iscrizione al Runts.
In tal caso le eventuali modifiche che venissero richieste dovranno essere approvate da assemblee straordinarie espressamente convocate con i quorum costitutivi e deliberativi richiesti dallo statuto.
Questo non deve, però, fare dimenticare che l’ingresso nel terzo settore non è privo di conseguenze. Volendo anche dimenticare gli adempimenti (tra i quali, evidenziamo, l’obbligo della redazione dei rendiconti sulla base dei criteri fissati dal codice e dai decreti applicativi) resta un tema essenziale. Ossia la circostanza che un eventuale “pentimento”, ossia la decisione, magari legata alla disciplina fiscale che sarà applicata, di rinunciare e chiedere la cancellazione dal Registro comporta l’obbligo di devolvere per attività altruistiche l’eventuale incremento patrimoniale realizzato nel periodo di iscrizione al Runts.
A tal fine ribadiamo il suggerimento di redigere, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una situazione patrimoniale aggiornata della associazione al fine di poter sempre con facilità determinare quale sia stato l’incremento patrimoniale in caso di cancellazione dal registro.
Le sportive che si dovranno iscrivere lo potranno fare solo in via telematica.
Sarà pertanto necessario munirsi di casella di posta elettronica e firma digitale. Inoltre, dovranno scegliere in quale “sezione” del registro intenderanno iscriversi.




