Con la nota n. 7180 del 28.05.2021 è intervenuto sull’obbligo previsto dall’articolo 17, comma 1, cts di “iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”, al fine di confermarne l’esigenza di vidimazione.

Purtroppo già qui si perde una prima ottima occasione di chiarire cosa debba intendersi per attività volontaria non occasionale.

L’articolo 17 del codice, anche in altro passaggio (comma 6: “ai fini del presente codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni”), fa riferimento alla occasionalità che, come è noto, è concetto di difficile traduzione in termini giuridici.

L’insieme delle due norme porta a due conseguenze:

che il volontario occasionale rimane privo di copertura assicurativa
e che non entra nel computo della proporzione tra volontari e lavoratori prevista per le odv e le aps.
L’assenza di un chiarimento in merito, in special modo per gli aspetti assicurativi, potrebbe essere gravida di conseguenze.

Il documento di prassi ricorda poi il decreto ministeriale 14.02.1992 che aveva istituito il registro, allora solo per le organizzazioni di volontariato, che prevedeva l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine, la bollatura di ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte della autorità che aveva bollato le pagine circa il numero complessivo delle stesse.

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