Come noto, all’omesso o tardivo versamento d’imposta, secondo l’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, si applica una sanzione nella misura del 30% dell’importo omesso o tardivamente pagato.
La posizione del contribuente può essere però regolarizzata attraverso il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997. Tale istituto permette di abbattere l’ammontare della sanzione dovuta ed è applicabile sempre che non siano stati nel frattempo notificati avvisi di accertamento o liquidazione ovvero avvisi bonari e/o avvisi di irrogazione delle sanzioni.
Con il ravvedimento il contribuente versa sia l’imposta, sia gli interessi, sia la sanzione.
Gli interessi sono applicati nella misura attuale dello 0,3%.
La sanzione, al contrario, viene applicata nelle misure di seguito richiamate:




