L’ormai imminente estensione generalizzata della fattura elettronica avrà un effetto dirompente sugli obblighi formali posti a carico dei soggetti iva e, in particolar modo, sulle misure da adottare per assicurare l’ordinata rilevazione dei documenti emessi e ricevuti e l’univocità dell’annotazione nei registri, adempimenti propedeutici alla corretta liquidazione dell’iva di periodo.
Il passaggio da un sistema documentale analogico a un sistema digitalizzato basato su processi dematerializzati comporterà infatti per gli operatori la necessità di ripensare le procedure amministrative di registrazione, integrazione e conservazione.
Una prima riflessione meritano gli obblighi di numerazione progressiva e di integrazione delle fatture di acquisto, in quanto, se ad oggi il cessionario può sovrascrivere il documento cartaceo con l’annotazione “materiale” del numero di protocollo e degli elementi necessari per l’assolvimento dell’imposta in regime di reverse charge, con l’e-fattura tale operazione non sarà più possibile, non essendo ammessa la trascrizione di dati sul tracciato xml, formato per sua natura immodificabile.
Il D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2019 risolve i primi dubbi applicativi riscrivendo l’articolo 25 D.P.R. 633/1972.
Dalla norma viene espunto ogni riferimento alla numerazione progressiva dei documenti di acquisto, atteso che il transito dei documenti verso il sistema di interscambio agevoli, di per sé, il tracciamento della fattura ricevuta all’interno del registro iva degli acquisti.
La novella legislativa, di fatto, sopprime l’obbligo di numerazione progressiva e sembra allinearsi alle posizioni tenute dell’Amministrazione finanziaria, la quale, già nella risoluzione 46/E/2017, ammetteva la possibilità di sottrarsi alla protocollazione manuale sull’assunto che “l’apposizione fisica del numero progressivo iva sul documento originale non sia indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura a quelli riportati nel registro iva”.




