Sono trascorsi ormai 20 anni da quando il D.P.R. 442/1997 ha riformato il sistema delle opzioni fiscali assegnando alle medesime natura dichiarativa e non più costitutiva, privilegiando quindi il comportamento “concludente” del contribuente.
La diretta conseguenza della datata riforma è stata che, a partire da tale momento, il mancato esercizio dell’opzione (da esercitarsi oramai da diversi anni nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva) producesse comunque i suoi effetti, ma con l’applicazione di una mera sanzione amministrativa prevista per la mancata comunicazione di dati, oggi contenuta nell’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 e pari ad un minimo di euro 250 (importo che tra l’altro può essere ridotto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997).
Senonché, secondo quanto affermato dall’articolo 1 L. 398/1991, per poter accedere al regime fiscale agevolato previsto da tale disposizione, le associazioni (e società) sportive dilettantistiche devono effettuare, oltre alla tradizionale opzione da esercitarsi a ”consuntivo” nel citato quadro VO del modello dichiarativo (che nel caso del regime 398 è rappresentato dal modello Redditi, in quanto tale regime prevede l’esplicito esonero dall’obbligo di presentare il modello di dichiarazione annuale Iva), anche una “preventiva” comunicazione alla Siae da effettuarsi tramite lettera raccomandata, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, D.P.R. 544/1999.
Sugli effetti che la mancata comunicazione alla Siae avrebbe prodotto in capo al contribuente (devastanti qualora si fosse assegnata valenza costitutiva alla citata opzione preventiva) si è discusso per molti anni, senza mai arrivare ad una serena conclusione, posto che sul punto l’Agenzia delle entrate ha mostrato nel tempo posizioni contraddittorie.




