Le Onlus già costituite alla data di entrata in vigore del Codice hanno a disposizione diciotto mesi di tempo per modificare i propri statuti e adeguarsi alle nuove disposizioni.

In occasione del tradizionale appuntamento con Telefisco, l’Amministrazione finanziaria ha illustrato le principali novità introdotte dal Codice del Terzo settore (Cts). Quali sono i termini di decorrenza delle norme fiscali, come avviene l’adeguamento degli statuti delle Onlus, se sia possibile costituire una nuova Onlus e iscriverla all’anagrafe delle Onlus, se l’esenzione dall’imposta di bollo valga anche per le fatture emesse e per gli estratti conto, questi alcuni dei quesiti posti nell’ambito dell’incontro.

Termini di decorrenza
In primo luogo sono stati chiariti i termini di decorrenza delle disposizioni recate dal Codice del Terzo settore ed è stato precisato, in particolare, che, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice, dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale si applicano, tra l’altro, in via transitoria, le disposizioni in materia di:
social bonus (articolo 81 del Cts)
imposte indirette – imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative – (articolo 82 del Cts)
detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83 del Cts).
Inoltre, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle Odv e alle Aps l’esenzione dall’Ires per i redditi degli immobili di detti enti destinati, in via esclusiva, allo svolgimento di attività non commerciale.

Invece, le altre disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice, si applicheranno, ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del Codice stesso, agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.

L’articolo 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica a opera dell’articolo 5-sexies del Dl 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.
Ciò comporta, fra l’altro, che la disciplina delle Onlus resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.

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