La legge 124/2017 prevede che entro il 28 febbraio 2018, e successivamente ogni anno, le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni hanno l’obbligo di pubblicare sui siti web le informazioni e gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti l’anno precedente da Amministrazioni pubbliche e da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.
In attesa di chiarimenti dal parte del Ministero si suggerisce di intendere come “vantaggi economici” e quindi da pubblicare, anche quelli in natura quali ad esempio l’utilizzo in comodato gratuito o la locazione al di sotto dei valori normali di mercato di beni immobili o beni mobili.
La normativa esonera dal predetto obbligo le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che hanno ricevuto nel corso dell’anno sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici per un importo inferiori a 10mila euro.
Si evidenzia che l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione dei dati comporta la restituzione delle somme da parte dei percettori ai soggetti eroganti entro il 31 maggio 2018.
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.




