Entro il prossimo 27 dicembre, i contribuenti interessati (imprese individuali, società di persone, società di capitali, professionisti, ecc.) sono tenuti al versamento dell’acconto Iva per il 2017.
I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno l’obbligo di versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, “a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, comma 2, della L. 405/1990).
Il medesimo obbligo è previsto anche per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza “trimestrale”. In tal caso occorre fare riferimento al “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso”.
In generale, quindi, i contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:
il metodo “storico”, quantifica l’acconto dovuto in misura pari al versamento effettuato o da effettuare sulla base dell’ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno precedente;
il metodo “previsionale”, valorizza l’importo che si presume di dover versare in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno “in corso” o in sede di dichiarazione annuale.
Torna utile ricordare che, in alternativa a tali metodi (“storico” e “previsionale”), i contribuenti possono calcolare l’acconto secondo il criterio del “dato effettivo”, versando un “importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1 al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale) …, nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”, al netto “dell’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotate nel registro di cui all’articolo 25…, dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali…” (articolo 6, comma 3-bis della L. 405/1990).Tale ultima modalità di calcolo dell’acconto Iva (che si basa sui valori effettivi emergenti dalla contabilità) costituisce una semplificazione di cui il contribuente può avvalersi qualora sussistano le condizioni per applicare il metodo “storico” o quello “previsionale”.




