Come ogni fine anno, con l’avvicinarsi delle feste molte società e professionisti effettuano, nei confronti della propria clientela, i consueti omaggi natalizi. Questi, ai fini fiscali, presentano diverse insidie. Per non sbagliare riassumiamo le regole da seguire.

Gli omaggi fatti da soggetti esercenti attività d’impresa: profili IVA

L’art. 2, comma 2, punto 4), del DPR 633/1972 evidenzia una particolare disciplina per le cessioni gratuite di beni. La disposizione prevede che le cessioni senza corrispettivo, o gratuite, di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono imponibili ai fini IVA, con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (a meno che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione). Ciò allo scopo di evitare che i beni stessi, ancorché a titolo gratuito, giungano detassati al consumo e siano, quindi, in condizioni di disequilibrio concorrenziale rispetto agli altri beni similari.

NB: le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al DPR n. 441/1997, così come precisato dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E.

A seconda che il cedente soggetto passivo IVA proceda o meno alla rivalsa dell’IVA dovrà seguire i seguenti profili operativi.

Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA

Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell’IVA nei confronti del cessionario:
il cedente emette la fattura in duplice copia, così realizzando l’addebito dell’IVA;
il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA
È consentita l’adozione di tre procedure alternative:
fattura ordinaria che il soggetto cedente emette in duplice copia, non esercitando la rivalsa e specificandolo nella fattura con adeguata dicitura. Il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere alla detrazione dell’IVA;
annotazione sul registro omaggi da tenere in conformità delle previsioni dell’art. 39 del DPR n. 633/1972;
autofattura che può anche essere una sola mensile per tutte le cessioni del mese. In questa ipotesi il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione: del valore normale dei beni ceduti, delle aliquote IVA applicabili, delle relative imposte. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA.
Sempre il medesimo punto 4) del comma 2 dell’art. 2 del DPR 633/1972 stabilisce che sono escluse dall’IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972, e le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore ad Euro 50.

Continua a leggere