Entro il prossimo 18 dicembre, i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda rata, a titolo di saldo, dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017 in relazione alle tipologie di immobili che non risultano escluse o esentate dal pagamento del tributo.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017:
mediante il modello F24ovvero con apposito bollettino di c/c/p;
in 2 rate di pari importo, in scadenza rispettivamente il 16/06/2017 ed il 18/12/2017.
Al riguardo, l’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che il versamento della seconda rata 2017 è eseguito, a “conguaglio” sulla prima rata, tenuto conto degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’Economia alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (30 ottobre, per il 2017); in mancanza, per la seconda rata IMU/TASI si applicano le aliquote approvate per l’anno precedente (2016). Ciò detto, per la determinazione dell’importo della seconda rata IMU/TASI, occorrerà calcolare il 50% dell’imposta dovuta tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2017.Per quanto concerne le modalità di versamento, è possibile utilizzare, in alternativa:
il modello F24 “Ordinario”;
il modello F24 “Semplificato”;
l’apposito bollettino postale.
Nell’ambito del modello F24, i dati relativi al versamento dell’IMU/TASI devono essere evidenziati nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” con le consuete modalità (risoluzione AdE 35/E/2012). Al riguardo, si rammenta che il versamento dell’IMU/TASI:in linea con il meccanismo stabilito per i tributi erariali, deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro;
non deve essere effettuato se l’importo dovutonon supera 12 euro; tale importo va riferito all’imposta dovuta per l’intera annualità.
Tuttavia, i Comuni possono deliberare importi diversi; è, quindi, possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.




