Pubblicato in G.U. il regolamento in cui si conferma la decorrenza retroattiva: può fare richiesta chi ha i requisiti al 1° maggio 2017
Entra in vigore a partire da oggi, 18 ottobre 2017, il DPCM 4 settembre 2017 n. 150 attuativo del c.d. APE “volontario”, ossia l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica introdotto in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, ad opera dell’art. 1, comma 166 e ss. della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
La misura consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza e spetta, a quote mensili per dodici mensilità, ai soggetti richiedenti che presentano congiuntamente, e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, i seguenti requisiti:
– l’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95;
– un’età anagrafica minima di 63 anni;
– la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
– un’anzianità contributiva di 20 anni;
– una pensione pari o superiore, al momento dell’accesso, a 1,4 volte il trattamento minimo, al netto della rata di ammortamento dell’APE.Si conferma l’operatività “retroattiva” della norma in commento (sul punto si veda “Anticipo finanziario a garanzia pensionistica in dirittura d’arrivo” del 5 settembre 2017): potranno infatti fare richiesta, a partire da oggi e per i prossimi 6 mesi, coloro che abbiano maturato i requisiti necessari nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del DPCM in esame.
Passando poi all’ammontare del prestito, l’art. 6 stabilisce che l’APE volontario debba essere erogato nel rispetto della quota minima, pari a 150 euro mensili, e della quota massima, quantificata in relazione all’importo mensile del trattamento pensionistico e in proporzione alla durata dell’erogazione del trattamento.
Per questo, rispetto all’importo della pensione, la somma anticipata non potrà superare il 75%, per erogazioni superiori a 3 anni, l’80%, per erogazioni comprese tra 2 e 3 anni, l’85%, per erogazioni comprese tra uno e 2 anni e il 90%, per erogazioni inferiori a 12 mesi.




