Dal 1° luglio 2018 obbligatoria per subappalti pubblici e cessioni di gasolio e benzina, dal 2019 per tutte le transazioni tra soggetti passivi IVA.
Il disegno di legge di bilancio 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2017, prevede una duplice estensione degli obblighi di fatturazione elettronica B2B, mediante Sistema di Interscambio:
– dal 1° luglio 2018, per le prestazioni rese dai subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto nel settore pubblico, nonché per le cessioni di benzina o gasolio per motori;
– dal 1° gennaio 2019, per la generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti passivi IVA.La duplice misura, che l’Italia intende adottare a fini antievasivi ed accompagnata dall’estensione dello split payment (si veda “Il decreto fiscale arriva in Gazzetta” del 17 ottobre 2017), non è “supportata” dalle norme in materia di IVA dell’Unione europea.
Infatti, l’art. 232 della direttiva 2006/112/CE impone che il ricorso alla fattura elettronica risulti “subordinato all’accordo del destinatario”.Ciononostante, va sottolineato che la fattura elettronica è, sul piano normativo, equiparata alla fattura analogica e da quest’ultima si differenzia per le modalità di trasmissione del documento (modalità elettronica, per l’appunto) nonché per l’assolvimento degli obblighi di conservazione.
Al fine dell’introduzione dei nuovi obblighi di emissione della fattura in formato elettronico, dunque, lo Stato italiano avrebbe provveduto a richiedere una specifica misura di deroga alla citata disposizione della direttiva europea. Per gli appalti pubblici stipulati in esecuzione dei contratti cui si applicano specifiche direttive in materia (2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE), gli obblighi di fatturazione elettronica risultano comunque conformi all’ambito di applicazione della direttiva 2014/55/UE che disciplina la fatturazione elettronica negli appalti pubblici.




