Un recente pronunciamento del Consiglio Nazionale del Coni (delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili”) offre motivo per tornare a parlare del registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche e delle novità che si prospettano per questo 2017. Il Coni ha individuato 396 discipline (almeno al momento, altre 80 stanno “bussando” alla porta) che, ad oggi, possono ritenersi attività sportive riconosciute e prevede che possano essere iscritte al registro Coni (con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse) soltanto quelle associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell’elenco.

Il Coni, infatti, ha ritenuto di dover adottare ogni misura “tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”; a tal fine ha deliberato che l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche “che vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco”. Viene fissato al primo marzo 2017 il termine ultimo “per le attività di bonifica” e, quindi, “cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina sportiva in elenco”. Ne consegue che lo svolgimento di una attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l’iscrizione al registro, oltre a non consentire la defiscalizzazione sui corrispettivi specifici, inibisce anche la possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall’articolo 67, primo comma, lettera m, del Tuir.

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