Con la circolare 9/E del 24 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi in ambito fiscale avanzati da associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398/1991. In primo luogo, con riguardo all’obbligo di annotare gli eventuali corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività commerciale entro il 15 del mese successivo con riferimento al mese precedente nel modello di cui al DM 11/02/1997, l’Agenzia stabilisce che, in caso di mancata annotazione, si continua a godere dei benefici fiscali purché siano mantenuti i requisiti e si riesca a fornire tutta la documentazione utile alla determinazione del reddito e dell’IVA.
In secondo luogo, con riferimento alla possibilità che nel computo del reddito imponibile non rientrino i proventi derivanti da un massimo di due eventi annui per un importo non superiore a 51.645,69 euro, l’Agenzia stabilisce che gli enti devono redigere un apposito rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale vanno annotate le entrate e le spese relativa a ciascuna manifestazione, a meno che, i dati non siano desumibili dalle risultanze della contabilità generale e l’ente sia in grado di documentare la realizzazione dei proventi esclusi dall’imponibile.





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