La legge 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro) stabilisce che è possibile utilizzare i co. co. pro. qualora tali contratti siano finalizzati a un obiettivo specifico, obiettivamente riscontrabile, raggiungibile con lo svolgimento di un’attività identificata dal committente ma autonomamente svolta dal collaboratore. Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 7/2013 ha chiarito che anche nelle Onlus/Ong e nelle organizzazioni socio assistenziali questi contratti possono essere utilizzati perché anche in tale contesto è possibile individuare specifici progetti che pur contribuendo al raggiungimento dello scopo sociale se ne distinguono per la specificità del risultato da raggiungere.