Con la risposta fornita in occasione dell’interrogazione parlamentare n. 5-09617, avanzata dall’On. Pisano il 29.09.2016, l’Agenzia delle entrate si è espressa per la prima volta in merito agli effetti derivanti dalla presentazione tardiva del modello Eas, posto che non era (e non è tuttora) esiguo il numero di associazioni che, per scarsa informazione o per l’esistenza di dubbi interpretativi, pur non avendo presentato il modello o avendolo presentato tardivamente, continuavano a godere dell’agevolazione prevista dall’articolo 148, comma 3, Tuir.

Il chiarimento di maggior spessore fornito in quella occasione dall’Agenzia è sicuramente quello per cui “il termine fissato per la presentazione del modello Eas non ha carattere perentorio”.

La questione appare non di poco conto atteso che il tema della fruibilità delle agevolazioni contemplate dall’articolo 148 Tuir e dall’articolo 4 D.P.R. 633/1972, in assenza di trasmissione del modello, è questione che ha interessato non pochi avvisi di accertamento emessi nel corso degli ultimi anni.

In taluni casi infatti i verificatori hanno ritenuto che la mancata trasmissione del modello Eas entro i 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente pregiudicasse per sempre la possibilità dell’ente di fruire delle richiamate agevolazioni. Detta conclusione, oltre che apparire decisamente iniqua ed esorbitante rispetto agli obiettivi perseguiti dalla norma, trovava tuttavia una sua apparente giustificazione in una previsione normativa che lasciava poco spazio a interpretazioni differenti. Anche se decisamente tardiva (l’adempimento, si ricorda, è nato nel 2009), la risposta dell’Agenzia rileva come la presentazione del modello Eas oltre i termini sopra precisati non preclude definitivamente all’ente di tipo associativo di avvalersi del regime agevolato, bensì impedisce l’applicazione del regime di favore alle sole attività realizzate in data precedente la data di presentazione del modello stesso.

Se, tuttavia, questo risolve il problema per il futuro, resta irrisolto (o meglio, risolto come peggio non si poteva per i contribuenti) il problema per tutte quelle associazioni (non sono poche) che, da quando sussiste l’obbligo, non hanno mai provveduto alla trasmissione del modello Eas, in alcuni casi semplicemente per scarsa informazione.

Tutto questo viene ora ufficializzato con la maxi circolare AdE 18/E/2018 con la quale l’Agenzia Entrate, al paragrafo 7.7 rubricato “Conseguenze in caso di tardiva presentazione del Modello Eas”, riprende taluni contenuti della citata interrogazione parlamentare affermando che “In caso di presentazione del Modello Eas oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell’istituto della c.d. remissione in bonis, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo – correlato all’adempimento dell’onere dell’invio dello stesso Modello – in relazione all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello” e ribadendo che “Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello Eas, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione”.

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