Necessario compilare il quadro RM per le somme percepite senza intermediari

La percezione di redditi di capitale corrisposti da soggetti esteri, senza l’intervento di un intermediario residente che assolve gli obblighi del sostituto d’imposta, impone alcune riflessioni circa le regole di tassazione cui assoggettare le somme.
Secondo l’art. 18 del TUIR, i redditi di capitale di fonte estera, che sarebbero soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ex art. 2 comma 1-bis del DLgs. 239/96, scontano un’imposizione sostitutiva, con aliquota pari a quella prevista per la ritenuta a titolo d’imposta.

La norma equipara il trattamento fiscale dei redditi di capitale di fonte estera siano essi percepiti tramite un intermediario o in maniera immediata.
L’imposizione sostitutiva costituisce il regime ordinario, e lo stesso articolo 18 prevede la possibilità, in alternativa, di optare per l’assoggettamento a imposizione ordinaria, pari all’IRPEF ed eventuali addizionali.
I redditi di capitale da assoggettare a imposizione sostitutiva devono essere indicati nel modello REDDITI PF (quadro RM) e la relativa imposta viene versata con le modalità e i termini previsti per l’imposta dovuta a saldo.
La natura “sostitutiva” dell’imposta comporta il mancato concorso alla formazione del reddito complessivo, cui consegue l’impossibilità di fruire del credito per le imposte estere ex art. 165 del TUIR.

L’ambito oggettivo non corrisponde alla genericità dei redditi di capitale come definiti dall’art. 44 del TUIR. Il perimetro è invece dettato dalle norme che all’interno dell’ordinamento prevedono prelievi tramite ritenuta a titolo di imposta o nelle ipotesi di imposizione sostitutiva ex art. 2 comma 1-bis del DLgs. n. 239/96.
Con ordine, e richiamando i codici previsti dalle istruzioni al quadro RM del modello REDDITI PF, una prima macro-area – identificata dal codice A – include le fattispecie previste dal comma 2 dell’art. 18 del TUIR. Sono infatti soggetti a imposizione sostitutiva gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli ex art. 31 del DPR 601/73, oltre a quelli con un regime fiscale a essi equiparato, la cui emissione avvenga all’estero a partire dal 10 settembre 1992.

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