L’applicazione del regime del “reverse charge” previsto all’articolo 17, commi 5 e 6, D.P.R. 633/1972 pone alcune riflessioni concernenti il profilo soggettivo dell’istituto.

Il regime in parola trova fondamento nell’articolo 199 bis della Direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale è concessa facoltà agli Stati membri di introdurre un meccanismo di applicazione dell’Iva, alternativo a quello tradizionale, che identifica nel soggetto passivo destinatario della cessione l’operatore tenuto all’assolvimento dell’Iva, in deroga al principio generale secondo cui, ad essere debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta dunque che il destinatario della cessione, qualora qualificabile soggetto passivo ai fini Iva, sia tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente/prestatore.

In ossequio al richiamato meccanismo:

il cedente dei beni e dei servizi emette fattura senza addebito d’imposta, con l’indicazione della norma che prescrive l’applicazione del reverse charge;
il cessionario integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, procedendo ad annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi e, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.
Il rovesciamento dell’obbligo di versamento in capo al committente/cessionario risponde a finalità antifrode: segnatamente, prevenire l’evasione provocata dall’omesso versamento dell’imposta addebitata in fattura al cedente e dalla corrispondente detrazione da parte dell’acquirente.

A tal proposito, l’Italia è stata autorizzata a derogare al sistema tradizionale basato sulla rivalsa-detrazione con riferimento ad alcuni settori particolarmente esposti al rischio di fenomeni fraudolenti, assoggettando le relative operazioni al regime di reverse charge “interno”.

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