Dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 la fatturazione delle operazioni svolte con soggetti sammarinesi può essere elettronica o cartacea, per poi diventare obbligatoriamente elettronica a partire dal 1° luglio 2022. In deroga a questa disposizione, dettata dal D.M. 21.06.2021, l’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

Non hanno l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, ad esempio, i soggetti in regime forfettario (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015).

Secondo le regole sammarinesi sono invece esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a centomila euro.

Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione (articolo 18, comma 4 dell’accordo Italia San Marino).

La fatturazione elettronica si intreccia con gli obblighi di comunicazione dal 1° gennaio 2022 delle operazioni con soggetti non stabiliti dettata dall’articolo 1, comma 1103, L. 178/2020.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche operative approvate, in formato xml e tramite SdI.

Per quanto riguarda le fatture sammarinesi emesse in formato elettronico (utilizzando lo specifico codice destinatario 2R4GTO8) non ci sono ulteriori obblighi di comunicazione anche con riferimento alle fatture elettroniche passive che passano attraverso il SdI; il cessionario italiano le visualizza nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate in Fatture e corrispettivi.

Diverso è il caso delle fatture cartacee ricevute dagli operatori di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.

Se la fattura cartacea non indica l’ammontare dell’Iva, gli operatori economici italiani assolvono l’imposta a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. L’ammontare dell’Iva è annotato dal cessionario italiano sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. Di San Marino – uff. tributario”. La fattura successivamente è annotata nel registro Iva vendite e Iva acquisti.

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