Secondo quanto emerge dalla lettura dei commi da 691 a 692 dell’articolo 1 D.D.L. Bilancio 2020, il Legislatore torna a modificare le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime forfettario, di cui alla L. 190/2014.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il Legislatore prevede:

il mantenimento della soglia massima di ricavi o compensi, pari ad € 65.000;
l’introduzione, rispetto alla versione applicata nel 2019, dell’ammontare massimo di € 20.000 lordi per spese di lavoro accessorio, di dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) e c-bis, Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Una delle maggiori novità del regime forfettari, versione 2020, interessa, invece, le c.d. “cause ostative” per l’applicazione del regime in commento; il riferimento è alla reintroduzione, dopo un solo anno di assenza, della condizione di preclusione connessa al realizzo di un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, di importo superiore ad € 30.000 nell’anno precedente, ossia nel 2019.

In particolare, viene previsto che sono esclusi dal regime forfettario “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”

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