L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 3 del 6 febbraio 2020, ha escluso dalla definizione di servizi elettronici l’applicazione che consente di visualizzare l’offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti (consumatori residenti in Italia); ne consegue l’obbligo di fatturazione o certificazione dei corrispettivi con trasmissione telematica degli stessi.
Ricordiamo che le operazioni di commercio elettronico nei confronti di consumatori privati si distinguono in commercio elettronico indiretto, equiparabile alle vendite per corrispondenza (nelle quali la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la merce a domicilio secondo i canali tradizionali) e diretto, considerato ai fini Iva prestazione di servizi.
I “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, di cui alla Direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione (articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011).




