Si propone un riepilogo dei termini di emissione delle fatture differite in vista del versamento della liquidazione Iva del mese di gennaio 2019 e dei tanti dubbi sollevati dagli operatori.

Come ricordato in precedenti interventi, con l’introduzione della fatturazione elettronica i termini di emissione della fattura differita non sono cambiati.

A norma dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972 la fattura differita può essere emessa con le seguenti regole: “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime…omissis..”.

Tale regola prevede la possibilità di emettere una fattura differita, ad esempio datata 11 febbraio, che riepiloga le cessioni di beni effettuate nell’arco del mese di gennaio nei confronti della medesima controparte: si tratta di una disposizione invariata, valida prima del 31 dicembre 2018 e che continua ad essere in vigore con la fatturazione elettronica.

Quel che cambia in ottica di fatturazione elettronica è il momento di emissione del documento fiscale: la fattura si ha per emessa con la trasmissione della stessa al Sistema di Interscambio (SdI).

Visto il notevole impatto della fatturazione elettronica per gli operatori economici, l’Agenzia delle entrate ha scelto, in sede di prima applicazione, di non applicare sanzioni in caso di lievi ritardi nella trasmissione dei file xml al SdI.

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