Da oltre un anno a questa parte i buoni lavoro (c.d. voucher) non esistono più e i committenti/prestatori hanno dovuto adeguarsi alle nuove norme delineate dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra Correttiva), convertito successivamente in L. 21 giugno 2017, n. 96. L’eliminazione dell’istituto dei buoni lavoro è avvenuta per mano del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, recante “disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 17 marzo 2017.
Il provvedimento normativo appena citato all’art. 1, co. 1 ha disposto l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recanti appunto la disciplina del lavoro accessorio. Mentre al secondo comma la norma prevede la possibilità che i buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Ne consegue che la disciplina del lavoro accessorio è sì abrogata dal 17 marzo 2017, ma i voucher eventualmente già richiesti a quella data potevano essere utilizzati ancora per i rimanenti mesi dell’anno in corso.
Vecchi voucher: quali sono i buoni rimborsabili?
Ma se un committente avesse acquistato i vecchi voucher in data successiva al 17 marzo 2017, come avrebbe potuto recuperare i soldi spesi?Sul punto, l’INPS si era già espresso con il Messaggio n. 1652/2017 precisando che i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva all’eliminazione dei voucher non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.
Come al solito, però, alle parole non sono seguiti i fatti. Per mesi i possessori di voucher “fittizi”, cioè senza alcun valore, hanno atteso le istruzioni dell’INPS per poter richiedere il rimborso, esattamente fino al 7 novembre 2017, data che coincide con l’emanazione del Messaggio n. 4405/2017 che dà finalmente il via libera alla restituzione di quanto speso.
Il documento di prassi afferma che i committenti che erano in possesso di un voucher acquistato dal 17 marzo 2017 in poi potevano presentare domanda di rimborso presso le Sedi utilizzando il modello SC52, il quale doveva essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto.
Successivamente, il Messaggio n. 4752/2017 dell’INPS ha chiarito che i rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potevano essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.




