Nella recente circolare 18/2018 l’Inps ha reso note le aliquote contributive da applicare per l’anno 2018 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Collaboratori e figure assimilate:

l’articolo 2, comma 57, L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995 (quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26…,) l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2018 al 33%;
la 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.
La circolare Inps 18/2018 ha precisato poi che tale aliquota si aggiunge a quelle già attualmente in vigore, pari allo:

0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, L. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
0,22%, disposta dall’articolo 7 D.M. 12.07.2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, L. 296/2006.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 è stabilita al 24%.

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