Dal 1° gennaio 2018 è utilizzabile in compensazione il credito d’imposta di 100,00 euro previsto una tantum per l’adeguamento tecnologico finalizzato all’adempimento degli obblighi relativi alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 D.L. 78/2010) e delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21 bis D.L. 78/2010).
Ai sensi dell’articolo 21 ter, comma 1, D.L. 78/2010, il richiamato credito d’imposta spetta ai contribuenti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico, abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Il credito d’imposta, inoltre, spetta anche a coloro che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.
È poi riconosciuto un ulteriore credito d’imposta, di 50 euro, qualora, sussistendo i medesimi presupposti finora richiamati, i contribuenti abbiano esercitato, entro il 31 dicembre 2017, anche l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Come espressamente previsto dalla norma, il credito d’imposta di 100 euro, come anche quello da 50 euro, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, ed è utilizzabile, una sola volta, esclusivamente in compensazione.




