Con la pubblicazione del Comunicato dell’Agenzia delle Entrate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono state aggiornate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2018.
Tali tabelle vanno utilizzate per il calcolo del fringe benefit, rilevante ai fini dell’Irpef e del carico contributivo, che deriva dall’uso promiscuo del veicolo aziendale da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (amministratori).
Difatti, in questi casi, il concessionario – dipendente o collaboratore – è soggetto a imposizione, e quindi a contribuzione, per il valore dell’uso privato del bene aziendale. La quantificazione del reddito in natura è regolata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, secondo cui “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.
In pratica il fringe benefit correlato all’utilizzo privato dell’autoveicolo aziendale è calcolato in via forfettaria, ipotizzando che la vettura sia utilizzata tutto sommato poco e prevalentemente per fini aziendali. Infatti, il reddito in natura, che deriva dall’applicazione del costo chilometrico alla percorrenza annua di 4.500 chilometri (15.000*30%), è sottostimato rispetto all’ammontare che risulterebbe considerando il valore di mercato dell’uso privato.




