Il testo, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, introduce anche una nuova modalità di gestione del rapporto subordinato, il lavoro agile

Entra oggi in vigore la L. 22 maggio 2017 n. 81, anche nota come Jobs Act dei lavoratori autonomi, pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

La nuova legge introduce, al Capo I, una serie di tutele in favore dei lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in forma non imprenditoriale, non limitandosi ai soli contratti d’opera, ma comprendendo espressamente anche i rapporti che hanno una disciplina particolare, secondo quanto previsto dall’art. 2222 c.c. Al Capo II, invece, introduce il lavoro agile (o “smart working”), ossia una nuova modalità di gestione del rapporto di lavoro subordinato, che consente un’articolazione più flessibile dei tempi e dei luoghi in cui il dipendente svolge la propria attività.

Con riferimento alle novità in materia di tutele contrattuali, si segnalano l’estensione, ai rapporti di lavoro autonomo, della disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 2) e l’abusività di clausole contrattuali che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto, di recedere senza un congruo preavviso ovvero che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni (art. 3).

Ancora, l’attribuzione, al prestatore d’opera, dei diritti di utilizzazione economica relativi alle invenzioni realizzate nell’esecuzione del rapporto (art. 4), la previsione di una delega al Governo per l’adozione di uno o più DLgs. in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni regolamentate (art. 5), nonché, all’art. 12, la promozione di misure di accesso agli appalti pubblici da parte dei lavoratori autonomi (si veda “Nuove tutele per gli autonomi” del 13 maggio 2017).

Sotto il profilo fiscale (artt. 8 e 9), entra in vigore la nuova disciplina delle spese “prepagate”, sostenute dal professionista per vitto e alloggio, addebitate al cliente in quanto necessarie per l’esecuzione dell’incarico, così come per quelle sostenute direttamente dal committente, nonché i nuovi criteri di deducibilità delle spese di formazione.

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