L’INPS con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013 ha fornito alcune precisazioni con riguardo al nuovo contributo dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013, un onere che graverà in capo a tutti i datori di lavoro che licenzieranno i propri dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a prescindere da motivi più o meno legittimi. Soltanto due ipotesi sono fatte salve ossia se il lavoratore presenta regolari dimissioni o se il datore di lavoro recede dopo la scadenza di un contratto di apprendistato.
Ma quanto costerà ai datori di lavoro? L’INPS chiarisce che la “tassa” sarà pari al 41% del massimale Aspi, che per il 2013 ammonta a 1.180 €, per ogni anno di anzianità del lavoratore fino a un massimo di tre. Quindi, il contributo annuo ammonta a 483,80 €. Per periodi inferiori ai 12 mesi questo va rapportato al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro e si considera intero il mese in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per più di 15 giorni di calendario. Il contributo dovrà essere corrisposto direttamente all’INPS, andrà a finanziare l’Aspi, cioè la nuova indennità di disoccupazione, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre solo qualora l’interruzione sia intervenuta nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2013 il termine è spostato al 17/06/2013.
La conclusione un po’ provocatoria a cui però inevitabilmente si giunge è quella di evitare di assumere almeno inizialmente con contratto a tempo indeterminato anche se la persona è affidabile e meritevole per non incorrere in quella che a tutti gli effetti sembra essere una tassa “occulta” sui licenziamenti.





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