Eliminate le differenze tra notifica della cartella di pagamento e avviso di accertamento qualora il contribuente sia momentaneamente irreperibile. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti,  ha reso noto, con provvedimento, che la notifica, in caso di irreperibilità o assenza del destinatario, incapacità o rifiuto delle persone legittimate al posto suo a ricevere gli atti, avverrà attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, affissione in busta chiusa e sigillata dell’avviso di deposito, alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente e invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il destinatario dell’effettuazione degli adempimenti.