Con la circolare n. 17/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali produttive di redditi diversi non “inficia” i requisiti della novità dell’attività o della mera prosecuzione dell’attività “agevolata” con altra svolta precedentemente. Inoltre, anche dopo l’accesso al regime i compensi per attività occasionali qualificabili come redditi diversi non entrano nel computo del limite dei 30.000 € di ricavi. Quindi, lo svolgimento di attività occasionali, sia prima che dopo, non preclude l’accesso o il mantenimento del regime de minimi.





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