La presunzione di un rapporto di lavoro parasubordinato a progetto o, anche, subordinato non opera (ossia c’è l’esclusione dal campo di applicazione della norma) qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

 

  • sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
  • sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (ossia la Gestione Commercianti).

 

Il primo requisito è di natura teorica o di capacità professionale, e fa riferimento ad una tipologia di prestazione resa dal titolare di partita Iva che non può essere di carattere esecutivo o ripetitivo, in analogia con quanto previsto nei nuovi limiti del contratto a progetto. Mentre il secondo requisito introduce un parametro economico per la valutazione del rapporto di lavoro autonomo: se il reddito annuo del titolare della partita Iva non è inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile della Gestione Commercianti.

 

Ciò vuol dire che se il titolare di partita Iva ha un reddito annuo non inferiore a 18.663 euro (14.930 euro x 1,25), c’è l’esclusione dal campo di applicazione della norma, ossia esclusione dalla presunzione di contratto di natura subordinata. Il reddito da considerare è quello relativo all’anno di inizio della collaborazione interessata.