Come noto, con l’articolo 57 D.L. 50/2017 è stato introdotto un incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

L’incentivo si sostanzia in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, previa presentazione di specifica istanza.

Nella versione originaria, per l’anno 2018, il credito d’imposta veniva determinato in misura pari al 75% (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative) degli investimenti incrementali purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente.

A decorrere dall’anno 2019, è stata prevista una misura unica del 75% per detto credito d’imposta (concesso alle stesse condizioni – investimenti incrementali – e ai medesimi soggetti), mentre per l’annualità 2020 il credito d’imposta è stato concesso, ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (e quindi non sono locali), analogiche o digitali.

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