Badante convivente e non convivente, assistenza notturna: quali sono le ore di lavoro massime giornaliere e settimanali, quali i riposi previsti?
Assisti una persona anziana per l’intera giornata, con pochi momenti di libertà, e devi anche assicurare la presenza notturna? Forse non sai che la legge prevede per le badanti, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, un orario massimo di lavoro, sia giornaliero che settimanale, assieme al diritto ai riposi ed alle ferie. Se si va oltre il normale orario di lavoro, poi, sono previste delle maggiorazioni della paga; lo stesso vale anche per il lavoro notturno, purché tu non sia stata specificamente assunta per prestazioni discontinue assistenziali di attesa o di presenza notturna. Ma procediamo per ordine, e vediamo qual è l’orario di lavoro per una badante: conviventi a servizio intero e ridotto, non conviventi, lavoro notturno, straordinario, giornate di riposo, ferie.
Qual è l’orario di lavoro giornaliero della badante?
Secondo il contratto collettivo dei lavoratori domestici, l’orario giornaliero di lavoro di colf e badanti non può superare:10 ore (non consecutive) se assunte come conviventi a servizio intero;
10 ore non consecutive al giorno su 3 giorni settimanali se assunte come conviventi a servizio ridotto, oppure le ore lavorative devono essere collocate dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22;
8 ore (non consecutive) distribuite su 5 o 6 giorni se assunte come non conviventi.
Quali sono i riposi giornalieri della badante?
Il riposo giornaliero, per le badanti, come per la generalità dei lavori dipendenti deve essere almeno di 11 ore consecutive. Per le badanti conviventi, spettano anche 2 ore al giorno non retribuite (le ore spettano nel caso in cui l’orario giornaliero non sia interamente collocato dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22), durante le quali la lavoratrice può uscire dall’abitazione del datore di lavoro.Se la badante ha un orario giornaliero pari o superiore a 6 ore, nel caso in cui sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, ha diritto a una pausa per la fruizione del pasto, al pasto stesso, o ad un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla consumazione del pasto è concordato tra le parti e non viene retribuito.




