L’articolo 1, comma 3, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica, modificando per alcune tipologie di interventi la misura della detrazione spettante, ampliando l’ambito degli interventi agevolabili e i soggetti beneficiari.
La detrazione quindi rimane confermata nella misura del 65% per la generalità degli interventi previsti, mentre è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di:
finestre comprensive di infissi;
schermature solari;
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
Sono previste invece aliquote diversificate per quanto riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; in particolare per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la detrazione spetta:nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento 811/2013/UE (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 60.000);
nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85);
nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85).
Sono esclusi invece dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.La norma, come modificata dalla legge di Bilancio 2018, prevede poi nuovi interventi sui quali è possibile beneficiare della detrazione del 65%:
per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (limite di spesa pari ad euro 153.846). Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 04.08.2011, pari almeno al 20%;
per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Ampliato anche l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione. Le detrazioni in esame sono infatti oggi usufruibili anche:dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.




