Il credito di imposta per il settore turistico è stato introdotto dal D.L. 83/2014 con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

Inizialmente era destinato esclusivamente alle strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e, nella prima versione, il credito di imposta era ripartito in tre quote annuali di pari importo, nel limite del 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016.

Già del 2017 il bonus è stato potenziato estendendolo anche agli agriturismi e innalzando la soglia del credito riconosciuto dal 30% al 65% delle spese sostenute.

La Finanziaria 2018 ha prorogato ulteriormente il credito, riconoscendolo anche per il 2017 e 2018, ed ha ampliato anche la platea dei destinatari: oltre ad alberghi ed agriturismi anche le strutture termali potranno accedere al credito, mentre resta confermata l’aliquota al 65% e l’elenco delle spese agevolabili.

Nel dettaglio, le spese ammesse all’agevolazione previste dal decreto attuativo MiBACT, MISE, MEF e MIT del 20 dicembre 2017, sono quelle di:

restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
eliminazione delle barriere architettoniche;
miglioramento dell’efficienza energetica;
spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.
Per le strutture termali il credito d’imposta spetta anche per le spese di realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Il limite di spesa è fissato in 200.000 euro.

Il credito d’imposta concesso dovrà essere ripartito in due quote annuali di pari importo e sarà utilizzabile, dal periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, in compensazione mediante modello F24.

Da un punto di vista fiscale, il credito d’imposta ottenuto avrà le seguenti caratteristiche:

dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso (quadro RU);
non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
non rileverà ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 61 Tuir;
non rileverà ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Tuir.
Il Ministero dei Beni culturali, con un avviso pubblicato il 17 gennaio 2018, è intervenuto per comunicare date e scadenze per la compilazione delle domande per il bonus alberghi con riferimento alle spese sostenute nel 2017.

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