In generale, il versamento dell’imposta sostitutiva sul TFR avviene in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo (entro il 16 febbraio dell’anno successivo).
L’adempimento è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se è destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Per coloro che, invece, aderiscono ad una forma pensionistica complementare, non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto essi risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.
La rivalutazione del TFR
L’articolo 2120 del cod. civ. prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno) sia “rivalutato” sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Tale rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (per le cessazioni fino al 14 del mese si applica l’indice ISTAT del mese precedente).
Il calcolo dell’acconto
Come anticipato, a dicembre è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva: questo può essere determinato utilizzando, alternativamente, i seguenti metodi:
storico, il sostituto d’imposta applica la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dello stesso anno;
previsionale, il sostituto d’imposta calcola l’acconto, presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nell’anno in corso. In questo caso, il sostituto determina con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell’acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno) non è ancora “maturata” la quota del trattamento di fine rapporto di competenza. Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell’anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale determinare l’acconto d’imposta del 90%.
L’imponibile da utilizzare per la determinazione “presuntiva” dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.




