Con sentenza n. 32513/2012 il Tribunale di Napoli ha annullato un verbale INPS che chiedeva la contribuzione piena per i rapporti a tempo parziale in edilizia stipulati in eccedenza rispetto alla misura del 3% rispetto a quelli a tempo pieno, o del 30% del totale dei prestatori a tempo pieno occupati nell’intera impresa, come previsto dal Ccnl Edili. Secondo l’indirizzo dell’INPS la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula (per superamento della percentuale) ha come conseguenza l’applicazione della contribuzione sul tempo pieno. Di diverso avviso la posizione del Tribunale di Napoli, il quale, partendo dal Dlgs 61/100 afferma che dal testo normativo non si deduce alcun limite legale finalizzato alla fissazione di limiti quantitativi e il rinvio alla contrattazione collettiva fa esclusivo riferimento alle condizioni e modalità di svolgimento della prestazione, di conseguenza non essendo ipotizzabile una conversione dei rapporti a tempo pieno, le pretese dell’INPS non sembrano legittime.