Il saldo Iva a debito, risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2022, per il periodo d’imposta 2021, può essere versato, entro il 16 marzo, in unica soluzione, ovvero rateizzato in massimo nove rate o, ancora, differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L’importo dovuto a saldo è quello indicato all’interno del rigo VL38, denominato “Totale Iva dovuta”, della dichiarazione Iva annuale 2022.

Tale importo si ricava sottraendo dall’Iva a debito i crediti eventualmente utilizzati e sommando gli interessi trimestrali dovuti.

In particolare, l’importo è dato dalla seguente operazione: VL32 – (VL34 + VL35) + VL36.

L’importo, se superiore a 10,33 euro, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all’interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo VX1, denominato “Iva da versare” della dichiarazione stessa.

L’importo indicato nel rigo VX1 deve essere versato con modello F24 entro il 16 marzo 2022, in unica soluzione, ovvero in forma rateale ai sensi dell’articolo 20 D.Lgs. 241/1997.

In particolare, le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere successiva al 16 novembre 2022.

Sull’importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 16 marzo, è dovuto l’interesse fisso pari allo 0,33 per cento mensile.

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