Non sono all’orizzonte ripensamenti sull’obbligo di accettare la richiesta di pagamenti elettronici

Non sono ravvisabili contraddizioni tra la normativa in tema di limitazioni all’uso del contante e quella relativa alle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici, per cui non appaiono necessarie ulteriori iniziative normative in materia, che, peraltro, potrebbero risultare non compatibili con le previsioni del PNRR.
Ad affermarlo è il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle finanze, Federico Freni, nella risposta in Commissione all’interrogazione n. 5-08104, presentata da Lucia Albano (FdI), in ragion del fatto che la moneta avente corso legale resta di fatto il contante.

Si ricorda che, attualmente, il limite all’utilizzo del denaro contante, ex art. 49 del DLgs. 231/2007, è pari a 1.999,99 euro, essendo stata rinviata al 1° gennaio 2023 l’operatività del limite di 999,99 euro.
A partire dal prossimo 30 giugno, inoltre, la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, anche da parte dei liberi professionisti, comporterà una sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento (art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, come inserito, in sede di conversione nella L. 233/2021, dall’art. 19-ter comma 1 lett. b) del DL 152/2021 e modificato dall’art. 18 comma 1 del DL 36/2022).

Nella risposta si evidenzia, innanzitutto, come limitazioni ai pagamenti in banconote o monete metalliche decise dagli Stati membri per motivi d’interesse pubblico non siano incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, ma a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari (cfr., in particolare, il considerando 19 del Regolamento 974/1998/Ce).

Inoltre, la Corte di Giustizia Ue, nella sentenza 26 gennaio 2021 cause riunite C-422/19 e C-423/19, ha stabilito che il diritto Ue deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che escluda la possibilità di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica mediante banconote in euro, a condizione che:
– tale normativa non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale di tali banconote;
– non comporti, de jure o de facto, un’abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità di liberarsi, in generale, da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante;
– sia stata adottata tenendo conto di motivi d’interesse pubblico;
– la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale normativa sia idonea a realizzare l’obiettivo di interesse pubblico perseguito;
– non ecceda i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dello stesso, nel senso che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall’obbligazione di pagamento.
Appare chiaro, quindi, come, a livello comunitario, siano consentite limitazioni ai pagamenti in contanti in presenza di “motivi di interesse pubblico” e a condizione che siano disponibili “altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari”.

A fronte di ciò, prosegue la risposta, è da rilevare come in Italia esistano limitazioni all’utilizzo del contante tese alla tutela dei seguenti interessi pubblici:
– tax compliance;
– contrasto al riciclaggio;
– promozione dei pagamenti elettronici e digitali.
Tali limitazioni non presentano situazioni di conflittualità con la disciplina che introduce una sanzione in caso di mancata accettazione di strumenti di pagamento elettronici; disciplina che, oltre a iscriversi tra le misure idonee a incentivare pagamenti in forma elettronica, rientra tra gli obiettivi che la Milestone M1C1 – 103 del PNRR, 1.12 – Riforma dell’amministrazione fiscale, intende perseguire entro il 1° semestre 2022.

Resta la libertà di scegliere come pagare

Qualsiasi soggetto, quindi, resta libero di scegliere il mezzo di pagamento (contante o digitale) tramite il quale regolare una determinata transazione, seppure entro i limiti all’utilizzo del denaro contante ex art. 49 del DLgs. 231/2007.
Si tratta, peraltro, di discipline rivolte a soggetti differenti e che perseguono finalità (parzialmente) diverse.

Si ricorda, infine, come, in corrispondenza con l’introduzione della sanzione per mancata accettazione di pagamenti in forma elettronica, con conseguente necessità di dotarsi di un POS (Point Of Sale), siano stati previsti rilevanti sostegni per commercianti e professionisti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici (cfr. l’art. 11-bis comma 11 del DL 73/2021 convertito).

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