L’Ace innovativa si quantifica applicando il coefficiente del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021, che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, a prescindere dal patrimonio netto al 31.12.2021.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell’agevolazione, per l’Ace innovativa è prevista, oltre alla deduzione dal reddito, la possibilità di richiedere, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il riconoscimento della stessa sotto forma di credito d’imposta, determinato applicando al rendimento nozionale l’aliquota Ires, da utilizzare in compensazione nel modello F24; credito d’imposta che può anche essere chiesto a rimborso o ceduto.
Le modalità, i termini di presentazione, il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso sono state definite con Provvedimento del direttore del l’Agenzia delle Entrate n. 238235 del 17.09.2021.
Per quanto riguarda le modalità compilative va evidenziato che gli incrementi del capitale proprio rilevano ai fini dell’Ace innovativa, a differenza di quanto previsto per l’Ace ordinaria, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
In ogni caso, per la quota di detti incrementi che non ha concorso alla determinazione dell’Ace innovativa 2021 a motivo del superamento del limite dei 5.000.000 di euro, e che viene utilizzata ai fini dell’Ace ordinaria, continua ad operare la regola del ragguaglio temporale prevista ordinariamente per i conferimenti in denaro e assimilati.
Di conseguenza, nel caso, ad esempio, di un aumento di capitale effettuato in data 30 dicembre 2021 per un importo di 6 milioni, l’incremento soggetto ad Ace ordinaria (1 milione), da valorizzare con il coefficiente dell’1,3%, si assume, ai fini del calcolo, pro rata temporis dal 30 dicembre 2021.
Tuttavia, nel caso di società costituita in corso d’anno, con capitale versato in denaro, poiché il rendimento è commisurato su base annuale, questo dovrà essere in ogni caso ragguagliato alla durata dell’esercizio se diversa da 12 mesi, al pari di come avviene nella determinazione dell’Ace ordinaria.
Per quanto riguarda le riduzioni e le sterilizzazioni antielusive (articolo 10 D.M. 03.08.2017), nonché il tetto costituito dall’incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (articolo 5, comma 3, D.M. 03.08.2017), nel caso di società che disponga anche di una base Ace pregressa e/o di incrementi del 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace, come chiarito dall’Agenzia Entrate con le risposte a Telefisco del 27.1.2022, queste si imputano prioritariamente agli incrementi rilevanti per la Super Ace e per l’eventuale quota eccedente andranno a decurtare gli incrementi rilevanti ai fini dell’Ace ordinaria.




