Nelle piccole realtà professionali o imprenditoriali è frequente che i familiari prestino un’attività lavorativa nei confronti del professionista o dell’imprenditore.

Dal punto di vista fiscale, la relativa disciplina è regolata rispettivamente:

dall’articolo 54, comma 6-bis, Tuir per quanto riguarda i compensi corrisposti ai familiari da parte di un lavoratore autonomo;
dall’articolo 60 Tuir per quelli corrisposti nell’esercizio di imprese.
In particolare, la prima norma dispone che “Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.

La disposizione prevede pertanto che il professionista non può dedurre, in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, i compensi erogati ai seguenti suoi familiari (ma anche dei soci/associati nel caso di esercizio dell’attività in forma associata):

il coniuge, anche separato;
i figli minori di età, anche affidati o affiliati;
i figli permanentemente inabili al lavoro, anche affidati o affiliati;
gli ascendenti, ovvero genitori e nonni.
L’elencazione è tassativa e quindi restano esclusi dalla limitazione i figli maggiorenni abili al lavoro, i fratelli, gli zii, gli affini.

L’indeducibilità è inoltre legata ad un specifico rapporto di lavoro; deve infatti trattarsi esclusivamente di:

rapporti di lavoro dipendente (“lavoro prestato”);
rapporti di collaborazione coordinate e continuativa (“opera svolta”);
prestazioni di lavoro occasionale;
e non coinvolge pertanto le prestazioni rese nell’esercizio di arti e professioni inquadrabili nella previsione di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir.

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