Nel dettaglio è stato chiarito che la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti (cui va equiparata la tardività di tale adempimento) comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”, ossia, per ciascuna violazione:

fra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Il principio di diritto in esame ha precisato, inoltre, che troveranno altresì applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’art. 13 del medesimo D.Lgs. (c.d. ravvedimento operoso – si veda più avanti).

Conseguentemente, nei casi in cui vi sia lo scarto da parte dello SdI di un lotto contenente più fatture, tornerà applicabile il c.d. “cumulo giuridico”, essendo in presenza di un concorso di violazioni. Mediante l’applicazione del cumulo giuridico la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

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