La finzione giuridica non opera per tutte le vendite a distanza effettuate tramite piattaforme digitali

A partire dal 1° luglio 2021, le piattaforme digitali, laddove intervengano come soggetti “facilitatori” nell’effettuazione di talune cessioni di beni, sono coinvolte nella riscossione della relativa imposta.
La disciplina in argomento è contenuta nell’art. 2-bis del DPR 633/72 (art. 14-bis della direttiva 2006/112/Ce) e prevede che, se un soggetto passivo facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, talune vendite di beni nei confronti di privati consumatori nell’Ue, lo stesso soggetto si considera acquirente e rivenditore dei beni medesimi. Assume, cioè, la veste di “fornitore presunto” e diviene responsabile del versamento della relativa imposta, pur entro alcuni limiti (art. 5-quater del Reg. Ue 282/2011).

In tali circostanze, dunque, opera una finzione giuridica in virtù della quale la cessione B2C facilitata (dal c.d. “fornitore indiretto” al cliente finale) viene scissa, ai fini dell’IVA, in due distinte operazioni:
– una cessione B2B dal fornitore indiretto alla piattaforma;
– una cessione B2C dalla piattaforma al privato acquirente.

È però opportuno sottolineare che la fictio iuris non opera tutte le volte in cui una piattaforma “interviene” in una cessione di beni B2C, ma soltanto in relazione ad alcune tipologie di vendite e a condizione che la piattaforma “faciliti” tali operazioni.
Restano in ogni caso escluse dalla disciplina di cui all’art. 2-bis del DPR 633/72 le ipotesi in cui ci siano dei sottostanti contratti di vendita tra il gestore della piattaforma e il fornitore.

Per quanto concerne il profilo “oggettivo”, la nuova disciplina riguarda:
– le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
– le vendite a distanza intra-Ue, nonché le cessioni di beni verso privati consumatori Ue con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro, effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione.

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