Come noto, i commercianti al minuto ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 633 non sono tenuti a emettere fattura a meno che la stessa sia richiesta dal cliente; infatti, tali soggetti certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale (art. 1 del D.P.R. 696 del 1996).

Per questi soggetti si avvicinano delle novità: dal 1° luglio 2019, per i commercianti al minuto il cui volume d’affari è superiore a 400.000 euro, è stabilito l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015).

Per coloro il cui volume d’affari è pari o inferiore a 400.000 euro, invece, l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020.

In base a quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate al Telefisco 2019, con l’entrata in vigore dell’obbligo suddetto, il commerciante al minuto che non sia espressamente esonerato dall’obbligo di certificare i corrispettivi, a partire dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020 (a seconda del volume d’affari generato) sarà tenuto ad inviare telematicamente i dati dei corrispettivi, fatta salva l’emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Quindi, considerando che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è pienamente operativo l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate conclude che non saranno possibili forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica stessa.

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