Si è discusso a lungo, nell’ultimo periodo, dei tempi e delle modalità di annotazione delle fatture passive, con particolare riferimento al momento in cui si può esercitare il diritto di detrazione. In margine, si pone un altro tema, riguardante la sorte delle fatture passive che, sebbene ricevute, non siano corrette: il cliente può ovvero deve respingerle al mittente? I casi di respingimento della fattura cartacea sono limitati alle ipotesi di incoerenza radicale del documento rispetto all’operazione che esso rappresenta. In tutte le altre ipotesi, il sistema normativo “difende” la fattura originariamente emessa, prescrivendone la regolarizzazione inter partes o con l’intervento dell’Amministrazione fiscale.

Sul punto esistono alcune indicazioni, confinate, però, nell’ambito della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’emissione della fattura, appunto, elettronica comporta, anzitutto, la sua sottoposizione al controllo di “correttezza” da parte del Sistema di Interscambio (SdI). Se l’esito è positivo, la fattura è inviata all’Ufficio Pubblico, che effettua una seconda verifica, all’esito della quale la fattura può essere rifiutata attraverso la notifica di esito negativo, allorché il SdI comunichi all’emittente lo scarto e il motivo.
Il rifiuto può anche verificarsi in un momento successivo all’accettazione della fattura, con il contatto diretto dell’ufficio pubblico con il fornitore del bene o il prestatore del servizio.
Il rifiuto, infine, può avvenire quando sia decorso il termine di 15 giorni senza alcuna comunicazione di esito positivo o negativo, sempre a mezzo del contatto diretto della PA con il fornitore o con il prestatore.
In attesa che l’emissione elettronica si applichi a tutte le operazioni, la domanda è sul comportamento da adottare per le fatture cartacee tradizionali, per le quali non esistono attualmente disposizioni analoghe a quelle dianzi illustrate per il modello elettronico.
In caso di fatture per operazioni inesistenti, anzitutto, occorre rilevare che la fattura cartacea, che esponga un rapporto tra due soggetti in realtà inesistente, è fiscalmente irrilevante e deve essere respinta. Similmente, la fattura che descriva un rapporto radicalmente diverso rispetto a quello effettivo deve essere respinta e rimane priva di effetti fiscali, ove il fornitore non provveda alla sua sostituzione con una fattura “autentica”.

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