Il provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica è recapitata dal SdI:
al soggetto cessionario/committente oppure,
per conto del cessionario/committente, ad un intermediario.Il recapito può avvenire attraverso le seguenti modalità:
sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;
sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del provvedimento n. 89757/2018 e la PEC del cessionario/committente.
Al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente Iva:
non riesca a dotarsi di PEC ovvero
non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, ovvero
non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche,queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.




